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Domenica 8 giugno 2025 dalle 7 alle 23 e lunedì 9 giugno 2025 dalle 7 alle 15 si vota per cinque referendum abrogativi.


Quesito n. 1: «Volete voi l’abrogazione del d.lgs. 4 marzo 2015, n. 23, recante “Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183” nella sua interezza?»


Quesito n. 2: «Volete voi l’abrogazione dell’articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, recante “Norme sui licenziamenti individuali”, come sostituito dall’art. 2, comma 3, della legge 11 maggio 1990, n. 108, limitatamente alle parole: “compreso tra un”, alle parole “ed un massimo di 6” e alle parole “La misura massima della predetta indennità può essere maggiorata fino a 10 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai dieci anni e fino a 14 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai venti anni, se dipendenti da datore di lavoro che occupa più di quindici prestatori di lavoro.”?»


Quesito n. 3: «Volete voi l’abrogazione dell’articolo 19 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 recante “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, comma 1, limitatamente alle parole “non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque”, alle parole “in presenza di almeno una delle seguenti condizioni”, alle parole “in assenza delle previsioni di cui alla lettera a), nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 31 dicembre 2025, per esigenze di natura tecnica, organizzativa e produttiva individuate dalle parti;” e alle parole “b bis)”; comma 1 -bis , limitatamente alle parole “di durata superiore a dodici mesi” e alle parole “dalla data di superamento del termine di dodici mesi”; comma 4, limitatamente alle parole “,in caso di rinnovo,” e alle parole “solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi”; articolo 21, comma 01, limitatamente alle parole “liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente,”?»


Quesito n. 4: «Volete voi l’abrogazione dell’art. 26, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” come modificato dall’art. 16 del decreto legislativo 3 agosto 2009 n. 106, dall’art. 32 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modifiche dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nonché dall’art. 13 del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modifiche dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, limitatamente alle parole “Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.”?»


Quesito n. 5: «Volete voi abrogare l'articolo 9, comma 1, lettera b), limitatamente alle parole “adottato da cittadino italiano” e “successivamente alla adozione”; nonché la lettera f), recante la seguente disposizione: “f) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.”, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza”?»


Voto degli elettori fuori sede


Con il decreto-legge 19 marzo 2025, n.27 il legislatore ha previsto che gli elettori temporaneamente domiciliati – per motivi di studio, lavoro o cure mediche, - in un comune situato in una provincia diversa da quella del comune di residenza possano votare presso il comune di temporaneo domicilio.

Gli elettori fuori sede possono presentare personalmente, tramite persona delegata o mediante l'utilizzo di strumenti telematici, domanda al comune ove sono temporaneamente domiciliati per l'ammissione al voto nel medesimo comune. La domanda è presentata almeno trentacinque giorni prima della data prevista per lo svolgimento della consultazione ed è revocabile, con le stesse forme previste dal primo periodo, entro il venticinquesimo giorno antecedente la medesima data.

Nella domanda presentata devono essere indicati l'indirizzo completo del temporaneo domicilio e, ove possibile, un recapito di posta elettronica.

Alla domanda occorre allegare:

  • copia di un documento di riconoscimento in corso di validità
  • copia della tessera elettorale personale
  • la certificazione o altra documentazione attestante la condizione di elettore fuori sede. La condizione di lavoratore, studente o sottoposto a cure mediche può essere autocertificata ( art. 46 e 47 DPR 445/2000)

Si allega il modello della domanda

Come presentare la domanda

Gli elettori fuori sede devono presentare richiesta di ammissione al voto presso il comune in cui si trovano temporaneamente.

  • scadenza per la domanda: 4 maggio 2025 (35 giorni prima del referendum).
  • possibilità di revoca: fino al 14 maggio 2025.

Entro 20 giorni dal referendum, il Comune di domicilio dovrà ottenere la certificazione del diritto di voto dal Comune di residenza. L’elettore verrà poi registrato nelle liste elettorali del comune in cui vota.

Per votare sarà necessario presentarsi nel comune di domicilio, in cui si è fatta la domanda di voto fuori sede, per ritirare l’attestazione di voto, che sarà disponibile a partire dal 3 giugno 2025.

L’elettore dovrà recarsi al seggio che gli verrà indicato presentando :

- un proprio documento di riconoscimento

- la tessera elettorale del proprio comune di residenza

- l’attestazione al voto rilasciata dal comune di domicilio.


Voto degli elettori all’estero

Gli elettori italiani residenti all'estero votano per corrispondenza, ai sensi della legge 27 dicembre 2001, n. 459, e del relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104.

La norma fa comunque salva la possibilità di votare in Italia, previa apposita e tempestiva opzione, da esercitare in occasione di ogni consultazione e valida limitatamente a essa. Il diritto di optare per il voto in Italia, ai sensi degli artt. 1, comma 3, e 4 della legge n. 459/2001 nonché dell'art. 4 del D.P.R. n. 104/2003, deve essere esercitato entro il decimo giorno successivo all'indizione del referendum (intendendo riferito tale termine alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di indizione) e cioè entro giovedì 10 aprile 2025, preferibilmente utilizzando il modello allegato alla presente circolare. L'opzione dovrà pervenire entro il termine sopra indìcato all'Ufficio consolare operante nella circoscrizione di residenza dell'elettore e potrà essere revocata con le medesime modalità ed entro gli stessi termini previsti per il suo esercizio.

Qualora l'opzione venga inviata per posta, l'elettore ha l'onere di accertarne la ricezione, da parte dell'Ufficio consolare, entro il termine prescritto.


Elettori temporaneamente residenti all'estero


Gli italiani o loro familiari che, per motivi di lavoro, studio o cure mediche, si trovano temporaneamente all'estero, per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento di una consultazione elettorale, possono votare dall'estero.

I cittadini temporaneamente all’estero votano per corrispondenza se presentano domanda al comune di iscrizione nelle liste elettorali entro il trentaduesimo giorno antecedente la data di votazione e, quindi, entro il 7 maggio p.v

L’opzione potrà pervenire al comune per posta ordinaria o per posta elettronica, anche non certificata, e potrà essere recapitata a mano anche da persona diversa dall’interessato.

La dichiarazione di opzione, redatta su carta libera e necessariamente corredata di copia di un documento d’identità valido dell’elettore, deve contenere l’indirizzo postale estero cui va inviato il plico elettorale ed una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 1 del art. 4-bis, della legge n. 459/01, modificato da ultimo dall’articolo 6, comma 2, lett. a), della legge 3 novembre 2017, n. 165

Si segnala che la legge prevede che tale opzione possa essere espressa anche dai familiari conviventi dei temporaneamente all’estero

Si allega il modello di opzione.


Specifiche modalità organizzative per il voto di alcune categorie di elettori temporaneamente all’estero (commi 5 e 6 dell’art. 4-bis).

Con una formale Intesa del 4 dicembre 2015 il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministero dell’interno ed il Ministero della difesa, in attuazione dell’art. 4-bis, commi 5 e 6, della legge n. 459/2001, hanno definito particolari modalità tecnico-organizzative per il voto degli appartenenti alle Forze armate e di polizia temporaneamente all’estero nello svolgimento di missioni internazionali e, rispettivamente, degli elettori di cui all’articolo 1, comma 9, lettera b), della legge 27 ottobre 1988, n. 470.

Tali elettori potranno votare con apposite modalità anche negli Stati ove non è ammesso il voto per corrispondenza per gli elettori ivi residenti.


Sedi di seggio

E' possibile visualizzare l'elenco delle sedi delle sezioni elettorali nel file pdf allegato.



Diritto di voto assistito

Diritto di voto assistito per elettori con impossibilità all’espressione autonoma del voto e diritto di voto domiciliare per elettori con grave infermità


La legge 5 febbraio 2003, n. 17 (“Nuove norme per l’esercizio del diritto di voto da parte degli elettori affetti da grave infermità”), consente all’elettore con grave infermità e fisicamente impedito all’espressione del voto in modo autonomo (“i ciechi, gli amputati alle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità”), di richiedere al Comune di iscrizione elettorale l’annotazione permanente del diritto al voto assistito.

In particolare, l’interessato, producendo idonea documentazione, può richiedere l’annotazione del diritto al voto assistito mediante l’apposizione di un simbolo o di un codice sulla tessera elettorale e, conseguentemente, la possibilità di esercitare il diritto al voto con l’aiuto di un elettore, volontariamente scelto come accompagnatore, appartenente a qualsiasi Comune della Repubblica.

Il certificato sanitario per il voto assistito viene rilasciato dai medici operanti presso la Struttura Complessa di Medicina legale e Risk Management dell’Azienda Ausl di Modena. I suddetti certificati possono essere richiesti e rilasciati, a titolo gratuito, in qualsiasi periodo dell’anno, come peraltro già avviene nel corso delle visite per l’accertamento della disabilità.

Si allega il calendario con le aperture ambulatoriali previste in aggiunta in occasione dei referendum.


Ai sensi della Legge 7 maggio 2009, n.46 (“Modifiche all'articolo 1 del Decreto Legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 gennaio 2006, n. 22, in materia di ammissione al voto domiciliare di elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione”) è prevista l'ammissione al voto domiciliare degli elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione, che si trovino cioè in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali oppure affetti da gravissime infermità tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile anche con l'ausilio di servizi previsti dall'art.29 della Legge 5 febbraio 1992, n.104 (trasporto pubblico che i comuni organizzano in occasione di consultazioni per facilitare agli elettori disabili il raggiungimento del seggio elettorale).

Tali elettori devono inviare, nel periodo compreso tra il 40° e il 20° giorno antecedente la data delle elezioni, ovvero fra martedì 29 aprile e lunedì 19 maggio 2025 al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso la propria abitazione, allegando un certificato rilasciato dal medico della Struttura Complessa di Medicina legale e Risk Management dell’Azienda Ausl di Modena, da cui risulti l’esistenza delle condizioni di cui sopra.

Per eventuali informazioni e per richiedere la visita a domicilio ci si potrà rivolgere alla Struttura Complessa di Medicina Legale e Risk Management dell’Azienda USL di Modena mediante: posta elettronica alla mail medlegale@pec.ausl.mo.it (riceve anche da indirizzo mail di posta ordinaria), fax al numero 059/3963562, telefono al numero 059/3963122, da lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00.


https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2025/03/19/25G00039/SG

https://dait.interno.gov.it/elezioni/circolari/circolare-dait-n-21-del-1deg-aprile-2025



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Ultimo aggiornamento: 11-04-2025, 10:56